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Gli utili degli appalti delle imprese commissariate: la Corte Costituzionale stabilisce a chi spettano!

Lo scorso 23 maggio sono state depositate le motivazioni dell’importantissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 101/2023, in tema di interdittiva antimafia e prosecuzione degli appalti.

In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza del 25 luglio 2022, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 32, commi 7 e 10. D.L. 90/2014 in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l’interpretazione fornita quale diritto vivente, dispone la “retrocessione degli utili alle stazioni appaltanti” in caso di definitività del provvedimento di informativa antimafia che abbia attinto l’impresa appaltatrice in corso di esecuzione del contratto e che, in ragione della necessità del suo completamento, sia stata sottoposta alla misura della <<gestione straordinaria e temporanea>>.

Nel caso di specie, il TAR si era trovato a giudicare dell’impugnazione da parte dell’impresa sottoposta alla misura di cui al citato art. 32, del provvedimento prefettizio che aveva disposto il versamento in favore della stazione appaltante degli utili derivanti dall’esecuzione dei contratti accantonati in apposito fondo, nonché dell’atto generale ad esso presupposto ovvero le linee guida del 16 ottobre 2018 dettate dal Ministero dell’Interno e da ANAC che avevano disciplinato il meccanismo della retrocessione.

Il Tribunale amministrativo si chiedeva, dunque, se fosse legittima una disposizione che disponesse la retrocessione degli utili alla stazione appaltante anche quando l’interdittiva antimafia fosse stata annullata o aggiornata con reiscrizione dell’impresa in white list.

La Corte Costituzionale ha ritenuto di ritenere non fondata la questione perché tanto l’interpretazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato resa con il parere 1567 del 2018 quanto le linee guida ANAC non possono considerarsi fonte di legge.

L’interpretazione corretta è invece da rinvenirsi nel dato normativo letterale che dispone espressamente all’art. 94, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 che all’appaltatore vanno riconosciute “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

Peraltro, la medesima quantificazione si trova ribadita nel comma 3 dell’art. 92 del codice antimafia.

In questo modo la Consulta ha stabilito in maniera chiara ed ineludibile che “il riconoscimento del compenso” derivante dai contratti pubblici spetta alle stesse imprese commissariate (cfr. pag. 16, par. 5.2.3 della sentenza)!

Avv. Michele Bonsegna

Avv. Serena Miceli