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REATI SOCIETARI: IMPEDITO CONTROLLO

La fattispecie di cui all’articolo 2625 c.c. descrive, al primo comma, l’ipotesi di un illecito amministrativo allorquando gli amministratori, occultando documenti o mediante altri artifici, impediscono o ostacolano l’attività di controllo attribuita ai soci.
A questa figura base extra-penale segue la fattispecie incriminatrice punibile a querela della persona offesa qualora dal comportamento sopra descritto derivi un danno per i soci.

La Corte di Cassazione, affrontando la questione relativa all’evento tipico dei reati di impedito controllo, puntualizza infatti – nella sentenza n. 44053/2017 – che il reato di impedito controllo ex articolo 2625 co.2 si realizza solo se la condotta dell’amministratore cagiona un danno ai soci ed alla società.

Dal punto di vista interpretativo, interviene un recente orientamento della Corte di Cassazione mediante il quale, i giudici di legittimità, nella sentenza dell’11 febbraio 2019, n. 13802, chiariscono come:

“il reato di impedito controllo di cui all’articolo 2625, co. 2 c.c. può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese ad impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa”.

La Suprema Corte dunque, sembra uniforme nell’interpretare la condotta descritta, nel senso di ricomprendervi non solo le condotte positive ostative ed impeditive, come le alterazioni contabili o la distruzione di documentazione societaria, ma anche quelle condotte che solo in apparenza sembrano neutre ma che di fatto, equivalgono alle condotte commissive richieste per integrare il reato di impedito controllo.

Infine, occorre precisare che il reato di impedito rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società, di cui all’articolo 25 ter D.lgs. 231/2001, le quali, ben potrebbero incorrere nella sanzione pecuniaria fino a 278.820,00 euro.

Dott.ssa Adalgisa Protopapa

Avv. Michele Bonsegna