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TRATTATIVA FRA AVVOCATI O TENTATA ESTORSIONE?

Nella fase della trattativa tra due avvocati precedente alla lite tra i rispettivi clienti ed, anzi, finalizzata ad impedirla, può accadere che le richieste avanzate alla controparte da uno dei due professionisti siano, da questa, giudicate eccessive.

Ebbene, si pone, in tali casi, il problema di individuare i confini di tale eccessività. In altri termini, ci si chiede se la strategia contrattuale basata su pretese estremamente esose, per evitare di far valere i propri diritti in sede giudiziale, permanga sempre e comunque nell’alveo dello scambio sinallagmatico, finalizzato alla stipulazione di un accordo civilistico o possa sfociare nella commissione di un illecito penale. In particolare, una proposta tesa a coartare la volontà della controparte potrebbe astrattamente integrare il delitto di estorsione.

L’art. 629 c.p., infatti, recita: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.

Dalla lettura di tale articolo, emerge con chiarezza che l’elemento costitutivo di tale norma incriminatrice è dato dalla costrizione attuata con violenza o minaccia e caratterizzata dal dolo specifico di ottenere un ingiusto profitto. Ed invero, la necessità dell’ingiusto profitto parrebbe, ictu oculi, elidere la possibilità di sussumere la trattativa tra avvocati nella estorsione, laddove si intenda l’aggettivo ingiusto come contrario al diritto (non iure e contra ius): non si può ottenere un profitto ingiusto minacciando di rivolgersi al giudice, essendo il diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso, sin dagli anni ‘80 del secolo scorso, la possibilità di sussumere la proposta negoziale di un avvocato rivolta ad un collega nella fattispecie di estorsione.

Si legge, infatti, in Cass. pen., IV, 27/10/1983: “Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la minaccia dell’esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se l’esercizio del diritto è finalizzato a conseguire un profitto non dovuto; tuttavia, la semplice strumentalizzazione dell’esercizio di un diritto, ove si esprima in termini contrattuali, in un rapporto paritario di libere determinazioni, pur diretta, per ipotesi, alla realizzazione di un notevole profitto, non rende questo ingiusto in senso tecnico, in quanto esso è rappresentativo di una prestazione nell’incontro sinallagmatico delle volontà”.

In materia di estorsione “contrattuale”, è principio riconosciuto che la minaccia, dell’azione, anche se legittima – perché tendente al far valere un diritto “giusto” – diviene contra ius quando si abusi della tutela giudiziale per scopi diversi da quelli per cui essa è garantita, come un illecito vantaggio dell’avvocato partecipante alla trattativa. Tale principio ha trovato applicazione anche nelle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui la prospettazione dell’azione in sede giudiziale, se effettuata col solo scopo di coartarla volontà della controparte, può essere configurata quale condotta estorsiva e violare, altresì, gli artt. 6, 22e 24 del Codice Deontologico Forense (così la sentenza del 20 aprile 2012, resa con riferimento al procedimento N. 294/10 R.G., che afferma: “si ritiene, in proposito, che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia”).

Tale orientamento è stato confermato da due recenti pronunce della Suprema Corte: “Integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto” (C., Sez. II, 29.11.2012, n. 48733); e “In tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano evocato vicende “inconfessabili” che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso)” (C., Sez. II, 7.5.2013, n. 36365).

Dunque, la esosità o pretestuosità della domanda dell’avvocato in sede di contrattazione con la controparte può sì raggiungere un livello di lesività tale da integrare il delitto di cui all’art. 629 c.p., ma solo quando sia dettata da ragioni personali, avendo lo stesso un interesse – nascosto – all’ottenimento di quanto richiesto. Tra gli elementi costituitivi della fattispecie, dunque, l’interesse sotteso dell’avvocato nella trattativa assurge a contenuto del dolo specifico e segna il discrimen tra rapporto civilistico (nel cui ambito è ricompresa la semplice evocazione della possibilità di ricorrere al Giudice) e minaccia ex art. 629 c.p.

Alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, pertanto, si può concludere osservando come l’avvocato sarà passibile di contestazione di responsabilità penale (nonché disciplinare) solo laddove sfrutti la legittima pretesa dei clienti per raggiungere scopi personali – scopi non conformi a giustizia – che possono consistere in un ingiustificato guadagno oppure nel danneggiamento della controparte.

Dott. Giuseppe De Pascalis

Avv. Michele Bonsegna