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INTERDITTIVA ANTIMAFIA: L’INEDITA ALLEANZA NEL NOME DEL LAVORO

dittatore

L’art. 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro per imprese e società esercenti Servizi Ambientali (F.I.S.E. ASSOAMBIENTE) prevede quello che è comunemente noto come “obbligo di passaggio di cantiere”. La norma dispone che:

L’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza del contratto di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di prova di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione”.

Questa disposizione, definita <<clausola sociale>>, comporta il transito, quasi automatico, dei dipendenti dell’azienda cessante nella subentrante ed è stata fortemente voluta dai sindacati, per evitare la continua dispersione di posti di lavoro, in seguito all’avvicendamento delle imprese che vincono l’appalto.

In questo caso, l’assunzione del dipendente non passa attraverso le ordinarie dinamiche della scelta e valutazione dell’impresa, ma accade per effetto di un <<obbligo>> imposto dal contratto collettivo. Quest’ultimo, com’è noto, gode di un’efficacia rinforzata.

Da qui nasce il suo rapporto controverso con la misura interdittiva di cui al codice antimafia. Il d.lgs. 159 del 2011, infatti, prevede all’art. 91 la c.d. “informazione antimafia interdittiva”. Il comma 6 del citato articolo dispone che il Prefetto può adottare questa misura sulla base di “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”. Fra questi elementi rientra anche la situazione giudiziaria dei dipendenti. Sul punto la giurisprudenza è granitica, ex plurimis: “Il condizionamento si può altresì desumere anche dalla assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, pur quando non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza delle scelte dell’impresa” (CdS, sentenza n. 3299/2016).

Nel solco dello stimolante apprendimento, è stato pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia l’articolo a firma dell’Avv. Michele Bonsegna

Articolo edito sul Nuovo Quotidiano di Puglia il 04.04.2018

Buona lettura.