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IL PRINCIPIO DI RISERVA DI CODICE: CIÓ CHE NON É NEL CODICE NON É REATO

riserva di codice

Il 6 aprile è entrato in vigore il principio di riserva di codice, introdotto dal d.lgs. 21/2018.
Quod non est in actis non est in mundo, recitava un antico brocardo latino. Oggi verrebbe da dire: “Ciò che non è nel codice non è reato”.
Ebbene, si tratta di un principio che può sembrare scontato e di scarso rilievo, ma non lo è affatto.

Il principio di riserva di codice

All’uopo è stato introdotto l’art. 3-bis c.p. che dispone:

“Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.”

Le ragioni del principio

L’introduzione di questa disposizione risponde alla delega contenuta nella Riforma Orlando, che mira a rendere più intellegibile e conoscibile la complessità della materia penale.
La pena è concepita dagli storici del diritto come il maggiore instrumentum regni, sicché non è raro che della stessa se ne faccia abuso. Le fattispecie incriminatrici pullulano, quindi, in ogni dove e spesso confluiscono in normative di settore scarsamente sconosciute, se non del tutto ignorate. Affinché il principio di legalità sia effettivo occorre che i consociati siano a conoscenza di ciò che è reato e di ciò che non lo è. Non solo: l’esigenza è anche quella di salvaguardare l’effettività della funzione rieducativa della pena, perseguendo un assetto del sistema ordinato che assicuri la corrispondenza fra la violazione e la sanzione.

Cosa cambia

Vengono quindi spostati nel codice penale:
• il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione;
• le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle donne e dei bambini vittime di violenza familiare;
• le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi;
• il delitto di Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;
• le disposizioni che puniscono l’interruzione di gravidanza non consensuale, dolosa, colposa e preterintenzionale;
• le disposizioni in materia di tratta delle persone contenute nel codice della navigazione, che prevedono un aggravamento di pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave a tale scopo utilizzata;
• le norme speciali che combattono il traffico di organi umani;
• il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;
• il delitto di traffico illecito di rifiuti;
• il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione;
• il delitto di trasferimento fraudolento di valori;
• le circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo;
• le attenuanti collegate alla dissociazione;
• la circostanza aggravante del reato transnazionale;
• alcune disposizioni che regolano la “Confisca in casi particolari” (nuovo art. 240-bis c.p.)

Va da sè che anche i modelli 231 dovranno essere aggiornati con il riferimento alle nuove disposizioni codicistiche.

Tacito ammoniva che solo una pessima repubblica ricorre a una legislazione sfrenata e fatta di molteplici normative. Che il principio di riserva di codice sia un nuovo inizio?

Avv. Serena Miceli

Avv. Michele Bonsegna