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IL RUOLO DEL PREPOSTO DOPO LA LEGGE N. 215/2021: I PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E GLI EFFETTI SUGLI ENTI SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DEL D. LG.S 231/2001

La Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 3538/2022, ha stabilito la responsabilità del preposto per la vigilanza e la sovraintendenza delle lavorazioni, rigettando il ricorso proposto dai difensori dell’imputato e confermando la condanna emessa in sede di appello per il reato di cui all’art. 590, comma 2 del Codice penale.

In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza in commento, ha ricordato che il preposto riveste una posizione di garanzia e ha il compito di controllo immediato e diretto sull’esecuzione dell’attività da parte dei lavoratori.

Ma v’è di più.

Dalla lettura della pronuncia, emerge che la Corte, nel suffragare le motivazioni della sua decisione ha evidentemente fatto ricorso alla nuova formulazione dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008, così come recentemente novellato dalla Legge n. 215 del 2021, per mezzo del decreto-legge 146/2021.

Ebbene, il citato articolo, riscrive in forma più dettagliata e categorica gli obblighi e le attribuzioni della figura del preposto, prescrivendo, inoltre, alla lettera f)-bis, uno specifico obbligo di segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente e, se necessario, anche di interruzione temporanea dell’attività lavorativa, ove lo stesso riscontri:

  • eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

In sostanza, le competenze attribuite dalla legge al preposto – specialmente alla luce della recente riforma – “non possono risolversi più in un atteggiamento lascivo di questi di aspettare il ricevimento di segnalazioni da parte dei lavoratori di anomalie di funzionamento dei macchinari”.

E’ su tali assunti che la Suprema Corte ha ribadito la responsabilità del preposto per avere in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza, cagionato lesioni personali gravi a una lavoratrice.

Il caso: il difettoso funzionamento di un elevatore

Nel caso de quo, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14 giugno 2019, aveva ritenuto responsabile il preposto (in concorso con il responsabile della sicurezza) per il malfunzionamento dell’elevatore che non consentiva che la tramoggia si innestasse correttamente nel tramoggino, richiedendo così una correzione manuale di tale meccanismo, ossia l’accompagnamento con la mano.

A causa dell’involontario azionamento del pulsante di discesa, la lavoratrice subiva uno schiacciamento al primo dito della mano destra mentre era intenta ad eseguire le operazioni di correzione manuale.

La Corte di Cassazione ha abbracciato le motivazioni della sentenza dell’appello, considerando che il malfunzionamento della macchina era noto a tutti nel reparto confezione e che il preposto avesse omesso di vigilare e di verificare il funzionamento della macchina, compiti propri dello stesso a cui consegue un dovere di segnalazione al datore di lavoro.

Dunque, il dovere del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge e aziendali e di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro nel caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia ampia e incisiva e molte volte – come nel caso di specie – il preposto può divenire l’unico responsabile di infortuni sul lavoro per la mancata segnalazione al datore di lavoro.

Orbene, ciò rilevato, il tema della vigilanza sulla sicurezza nel posto di lavoro non è certamente materia nuova, tuttavia, il tono imperativo con cui viene rivisto e trattato dal legislatore della 215/2021 è piuttosto diverso dal passato.

Ne è prova il processo di responsabilizzazione della figura del preposto che è stato avviato dalla riforma e che emerge evidentemente anche nella pronuncia in esame.

Invero, sebbene la modifica più rilevante apportata dal decreto-legge 146/2021 possa ritenersi quella di cui all’art. 19, il legislatore è altresì intervenuto negli ambiti inerenti a:

  • le modalità formative e di addestramento, restringendo la cadenza dell’obbligo di aggiornamento formativo ai due anni (art. 37 D. Lgs. 81/2008);
  • l’obbligo penalmente sanzionato, anche questo a carico del datore di lavoro, di individuare formalmente i preposti nell’organizzazione aziendale (art. 18);
  • l’obbligo penalmente sanzionato, gravante su datore di lavoro e subappaltatori, di comunicare la nomina del preposto nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto anche al committente (art. 26).

Dunque, nella valutazione generale di tale ampliamento dell’azione del preposto così come brevemente descritto – e avallato peraltro dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3538/2022 (una fra le prime emanate post riforma) – non si può fare a meno di rilevare che la previsione dell’obbligo di vigilanza, (ri)affidato al preposto in maniera così incisiva dal legislatore, potrebbe portare a una netta distinzione tra vigilanza comportamentale (affidata al preposto) e alta vigilanza (propria del datore di lavoro).

Invero, l’obbligo di vigilanza comportamentale sui singoli lavoratori conferito al preposto parrebbe ora spettare esclusivamente a questi, con la diretta conseguenza che sul datore di lavoro graverebbe solo l’obbligo dell’alta vigilanza e sorveglianza sulla complessiva gestione aziendale.

Ebbene, se così fosse, il ruolo del preposto – coi suoi nuovi (e rinforzati) abiti cuciti addosso, si porrebbe in contrasto con quella consistente giurisprudenza secondo la quale la presenza di un preposto non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario consolidatosi fino ad ora, infatti, è il datore di lavoro il soggetto deputato a controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle impartitegli.

Ciò posto, stante l’assoluta centralità acquisita del preposto, al fianco del datore di lavoro e del dirigente, spetterà ora alle aziende doversi conformare alle modifiche legislative: dall’adempimento dei nuovi obblighi formativi, all’adeguamento dell’organigramma della sicurezza, fino all’implementazione della parte speciale del Modello 231 inerente all’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Di fatti, il Modello 231, per sua natura e funzione, è deputato a delineare anche i profili strutturali e organizzativi di un ente, nell’ottica generale di prevenzione dei reati presupposto. 

In particolare, il potenziamento delle funzioni assegnate al preposto determina una necessaria riorganizzazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell’ambito della salute e sicurezza e sul lavoro  che, a sua volta, implica un significativo impatto anche sul Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull’attività dell’Organismo di Vigilanza.

Infatti, una volta che il preposto sarà messo nelle condizioni di operare e ottemperare ai suoi doveri di vigilanza – dunque, una volta che lo stesso sarà debitamente formato sia sulla normativa che sulle procedure interne aziendali – sarà compito anche dell’O.d.V. verificare il rispetto di tali adempimenti.

L’O.d.V., nello svolgimento della sua attività di vigilanza, potrà verificare, innanzitutto, che sia svolto un incontro informativo e formativo rivolto ai preposti, con la presenza del datore di lavoro, del RSPP ed eventualmente anche del Responsabile del sistema di gestione integrato aziendale, allo scopo di illustrare le novità e, soprattutto, i loro più estesi obblighi previsti dal nuovo art. 19 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, il MOG 231, nella sua parte speciale, potrà prevedere l’introduzione di flussi informativi per i preposti, con le quali gli stessi dovranno segnalare, a seconda dei casi specifici o con una frequenza periodica predefinita, se si sono verificate le situazioni previste dall’art. 19. 

Nella scheda dei flussi informativi, inoltre, il preposto potrà attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi posti a suo carico dal citato articolo 19.

Dunque, tutto ciò considerato, è sotto tale luce che un modello di organizzazione, gestione e controllo efficacemente implementato, può certamente assumere una importanza fondamentale nella predisposizione e cristallizzazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, ancor più a seguito della novella normativa che – come s’è evidenziato nel presente contributo – richiede alle aziende una riorganizzazione di poteri e responsabilità che tenga conto del ruolo chiave del preposto e di tutte le sue implicazioni.

Avv. Michele Bonsegna

Avv. Federica Striani