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DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO: la Cassazione aggiorna il punto sulla responsabilità penale del delegante.

La posizione di garanzia in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è normalmente assunta dal datore di lavoro, ma è possibile anche che questi deleghi espressamente un altro soggetto al controllo e all’applicazione delle misure di sicurezza messe in atto all’interno dell’azienda.

In quest’ultimo caso, esistono due differenti tipologie di delega: quella di funzioni, estesa ai sensi dell’art. 16 del Testo unico sulla sicurezza lavoro, oppure quella gestoria, conferita ai sensi dell’art. 2381 del codice civile.

È evidente che i riflessi in chiave di responsabilità penale del delegante sono differenti a seconda della tipologia di delega che il datore sceglie di conferire.

Ebbene, è proprio sul punto che la Suprema Corte si è soffermata nella sentenza n. 8476/2023 del 27 febbraio, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’amministratore delegato di una società di capitali in ordine al reato di lesioni colpose, a seguito dell’infortunio di un dipendente investito da un carrello elevatore, nell’occasione guidato da un altro dipendente.

Segnatamente, con la sentenza n. 8476/2023 la Suprema Corte ha annullato la pronuncia di condanna del giudice di merito, dal momento che quest’ultimo non aveva, da un lato, tenuto in conto la natura della delega in materia di sicurezza conferita dall’originario datore di lavoro al consigliere di amministrazione e, dall’altro lato, non aveva appurato se in concreto si fosse concretizzato il “passaggio” della posizione di garanzia tra il delegante ed il delegato.

Orbene, la Corte, nel delineare le nette differenze fra le due tipologie di delega, ha dapprima ripercorso i presupposti applicativi e i limiti che ricorrono nei due istituti, per poi soffermarsi sugli obblighi residui in capo al datore di lavoro delegante in entrambi i casi sopra annunciati.

In particolare, la stessa ha chiarito che nel caso di delega di funzioni, estesa ai sensi dell’art. 16 del Testo unico sulla sicurezza lavoro, il delegante ha il dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni, un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie allo svolgimento corretto ed efficace della delega. Ma non basta. Anche dopo il conferimento della delega, residua sempre in capo al datore di lavoro delegante il dovere di alta vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

In difetto, il delegante potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente per culpa in eligendo e/o culpa in vigilando.

Aggiunge la Corte che l’obbligo di vigilanza del delegante si intende assolto nel caso in cui:

  • sia stata attuata una reale attribuzione di poteri di organizzazione, gestione, controllo;
  • l’ente abbia adottato ed efficacemente applicato un modello di gestione e controllo di cui all’art. 30, comma 4 del TULS;
  • sia riconosciuta al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

In tali casi, il datore di lavoro originario si libera, per così dire, di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato.

Nel caso, invece, di delega ex art. 2381 c.c la Cassazione ha precisato che la stessa attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni societarie più complesse ed è concepita per assicurare un adempimento più efficiente ed efficace della funzione di datore di lavoro.

E’ infatti all’interno delle società di capitali più strutturate e dotate di un organo collegiale, come quella del caso in esame, che tale istituto viene maggiormente adoperato. Secondo l’art. 2381 c.c., il C.d.A., quale organo amministrativo complesso, può infatti delegare, attraverso lo strumento organizzativo-giuridico della delega gestoria, proprie attribuzioni a uno o più suoi consiglieri.

In questo caso, l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche si trasferisce dal consiglio al delegato.

Nelle realtà aziendali in cui, invece, non opera la delega ex 2381 c.c., di regola, la responsabilità per lesioni od omicidio colposi, ricade sull’intero organo.

Dunque, operato tale distinguo, la Suprema Corte ha poi evidenziato come la Corte d’appello, nel ritenere colpevole il datore di lavoro delegante, non abbia in realtà compreso la natura della delega  conferita dal ricorrente al consigliere.

Invero, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la delega conferita fosse stata attribuita ex art. 16 del D. Lgs. 81/08, mentre invece la delega di cui ai verbali del consiglio di amministrazione era stata conferita dal CdA della società ad un componente del consiglio stesso.

Tanto si evince anche dal fatto che il giudice, nel ritenere che l’imputato ricorrente non avesse delegato la posizione di garanzia e, quindi, nel negare conseguentemente il potere liberatorio di tale delega, pare proprio aver fatto ricorso alle categorie dell’art. 16 del TULS.

Lo stesso lamenta infatti, fra i requisiti della delega, la mancata indicazione del “potere illimitato di spesa”, connotato che –  precisa la Corte – così come formulato, non ricorre neanche nella delega di funzioni. L’art. 16 alla lettera d) fa riferimento, infatti, all’autonomo potere di spesa per lo svolgimento delle funzioni attribuite e non ad un potere, per così dire, “illimitato”.

Ebbene, è anche per tali ragioni che la Corte, nella sua decisione, ha ritenuto non adeguata la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla natura della delega conferita, in quanto lo stesso non ha effettivamente verificato le condizioni di operatività ed esecutività della delega da parte del soggetto delegato e dei poteri e delle attribuzioni conferitegli.

La mancata – o erronea come nel caso di specie – valutazione delle caratteristiche dell’atto di delega, aggiunge la Corte, è necessariamente destinata a riflettersi sul contenuto della posizione di garanzia e, quindi, sull’imputazione della responsabilità penale, ove presente.

Dunque, alla luce di tanto, è possibile affermare che nella sentenza in commento, i giudici di legittimità, oltre ad aver confermato la rilevanza che può assumere il conferimento di una delega in ambito prevenzionistico – con tutti gli effetti liberatori e non che la stessa può produrre dinanzi all’organo giudicante – ha altresì espresso un altro importante assunto in tema di deleghe nell’ambito antinfortunistico: la mancata indicazione, nell’atto di delega,  della dotazione finanziaria rileva solo in caso di delega di funzioni e non nel caso di delega gestoria.

Posto tale assunto è allora possibile dedurre due ulteriori aspetti che vanno ad integrare la struttura, in parte già rimaneggiata dall’elaborazione giurisprudenziale intervenuta fino ad oggi, dei due istituti di delega e, vale a dire:

  • la mancata attribuzione di un potere di spesa al soggetto delegato ex art. 2381 c.c. non invalida gli effetti liberatori della stessa;
  • la corretta attribuzione del potere di spesa si conferma requisito essenziale della delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

Avv. Michele Bonsegna

Avv. Federica Striani