L’interdittiva antimafia non ha portata sanzionatoria, ma solo di prevenzione nel contrasto alla criminalità organizzata. Per l’effetto, l’impossibilità di eseguire una prestazione per il sopraggiungere di un’interdittiva non può legittimamente essere equiparata all’inadempimento colpevole da parte dell’appaltatore.
Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 392 del 12.1.2024, (Pres. M.L. Torsello, Rel. N. D’Angelo), il Supremo Consesso ha statuito il principio per il quale “deve essere esclusa l’escussione della garanzia definitiva in via automatica basata sulla risoluzione per la sopravvenuta interdittiva prefettizia”, poiché ove avvenisse tale automatismo, si attribuirebbe all’interdittiva“una funzione sanzionatoria che risulterebbe estranea all’istituto e tale da configurare l’indebito arricchimento della stazione appaltante”.
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