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LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA OGGI E GLI STRUMENTI DI DIALOGO CON IL PREFETTO

Nel corso del 2022 c’è stata una netta diminuzione, rispetto al 2021, del numero di interdittive antimafia emesse dagli Organi prefettizi finalizzate a bloccare i rapporti con la Pubblica amministrazione delle imprese “in odor di mafia”: secondo le statistiche del Sole 24 Ore, infatti, sono stati emessi 1.495 provvedimenti di interdizione contro i 2.078 dell’anno precedente.

Secondo le analisi, a incidere sulla predetta inversione di tendenza sarebbero stati, da un lato, l’incremento delle interdittive registrato in Italia dal 2018 al 2021 (+72%) e, dall’altro, le novità procedurali introdotte nel novembre 2021 dal decreto legge 152, finalizzate a favorire la continuità aziendale, pur senza indebolire l’attività prefettizia di contrasto alle mafie.

Il primo incremento dei provvedimenti interdittivi fu registrato all’indomani della modifica del codice antimafia del novembre 2017 e, a guardare più in fondo, può essere ricondotto ad un utilizzo

dello strumento di interdizione, da parte delle Prefetture, non aderente né alla norma né alla prima giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia.

Infatti, furono emessi a danno delle imprese anche provvedimenti inibitori fondati su accertamenti meramente cartolari, non conseguenti ad un’attività istruttoria che avesse fatto emergere, al contempo, anche il requisito della attualità della pericolosità sociale dei soggetti – apicali e sottoposti – delle realtà imprenditoriali coinvolte. In sostanza, furono ritenute meritevoli di interdizione anche società che registravano, tra gli esponenti della governance e tra i dipendenti, soggetti con carichi pendenti o sentenze penali di condanna per reati “gravi”, analiticamente individuati dall’art. 84 del codice antimafia.

Il tutto senza attualizzare i fatti oggetto di approfondimento penale e ricondurre concretamente alla quotidianità la possibile contaminazione mafiosa alla attività d’impresa. Molte decisioni, quindi, furono assunte nella assenza di indizi precisi, univoci e concordanti a carico della condotta delle imprese e delle persone fisiche alle stesse collegate.

Per l’effetto, le imprese erano obbligate ad impugnare il provvedimento innanzi al competente T.a.r.,

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