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L’organismo di vigilanza

A seguito della approvazione, il Modello Organizzativo e la sua corretta applicazione dovranno essere ex lege controllati da un Organismo di Vigilanza, previsto e tassativamente necessario ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 a pena della non idoneità ex ante di tutto il modello organizzativo (a causa dell’assenza dell’efficace controllo del rispetto delle procedure aziendali).

Detto ruolo può essere ricoperto tanto da chi redige il modello organizzativo, poi approvato e fatto proprio dalla società, tanto da altro soggetto che non ha partecipato alla stesura e che interviene solo dopo l’approvazione del modello. A patto, però, unanimemente sostiene la giurisprudenza, che si tratti di soggetto qualificato allo svolgimento dell’incarico conferito.

I componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina è opportuno indicare:

  • la durata in carica dell’Organismo di Vigilanza;
  • le regole relative alla eventuale rieleggibilità.

La normativa prevede che, per garantire la massima effettività del sistema, la società debba avvalersi di una struttura , costituita al suo interno, che consenta all’ente di esimersi dal rischio di incorrere nei reati contemplati dalla norma ed evitare le sanzioni relative.

Detto Organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, dovrà porre in essere il numero di ispezioni annuali presso la sede necessarie a garantire:

a) il controllo ordinario del corretto rispetto delle procedure di cui al modello 231;

b) il controllo ispettivo ad hoc ogni qualvolta ritenuto necessario dall’O.d.v. stesso per affrontare specifiche segnalazioni o anomalie;

c) il controllo della conformità a legge e della attualità del contenuto dei protocolli gestionali facenti parte del modello 231, precedentemente approvato.

L’Organismo di Vigilanza, inoltre, fornirà

d) disponibilità continuativa a ricevere segnalazioni (a mezzo di appositi canali che verranno costituiti) e/o fornire criteri interpretativi nell’applicazione del modello 231.