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Misure cautelari reali: quali poteri ha la parte civile? Le Sezioni Unite rispondono

parte civile

Di recente le Sezioni Unite hanno depositato la motivazione della sentenza n. 15290/2018 con cui hanno risposto ad alcuni quesiti circa i poteri della parte civile in merito alle misure cautelari reali, in particolare rispetti al sequestro conservativo di beni.

Il caso

Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame aveva disposto l’annullamento di un’ordinanza di sequestro di alcuni beni immobili. La parte civile non era neanche stata informata della data di fissazione dell’udienza. Il difensore faceva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dei principi del contraddittorio.

Il Procuratore Generale aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poichè la parte civile non avrebbe diritto all’impugnazione dell’annullamento del sequestro conservativo disposto dal Tribunale del Riesame, come sancito dalle Sezioni Unite n. 47999/2014. La Quarta Sezione della Cassazione decideva, tuttavia, di rimettere la questione alle Sezioni Unite poichè ha ritenuto che il ruolo della parte civile nel processo penale meritasse un approfondimento – e magari un cambio di rotta – anche con riguardo alla materia delle misure cautelari reali.

I problemi e le soluzioni

Le Sezioni Unite hanno deciso di sdoppiare la domanda in due sotto-questioni, sebbene collegate.

Innanzitutto, occorreva accertare l’esigenza o meno di notificare alla parte civile la fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale del Riesame. Per rispondere, la Corte è partita dall’analisi del dato normativo: l’art. 324 c.p.p. fa espresso richiamo all’art 127 c.p.p.: nei soggetti interessati alla decisione rientrerebbe anche la parte civile, le cui ragioni sarebbero state accolte con l’ordinanza di sequestro conservativo.

La Corte ritiene, dunque, che escludere dal contraddittorio dell’udienza del riesame la parte civile, titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto con l’ordinanza applicativa del sequestro causerebbe evidenti e fondati profili di incostituzionalità. Quindi, sebbene, la lettera dell’art. 324 c.p.p. possa destare ambiguità, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata rende il contraddittorio imprescindibile.

Fatta questa premessa, la Cassazione giunge ad esaminare il secondo problema sorto in merito alla vicenda: la parte civile può impugnare per Cassazione ex art 325 c.p.p. solo con riferimento alla violazione delle regole sul contraddittorio: ragion per cui, se non le viene notificata la fissazione dell’udienza, può impugnare per questa ragione. Non ha, invece, un autonomo potere d’impugnazione, al di fuori di quest’ipotesi: non può ricorrere in Cassazione per le ordinanze pronunciate in maniera contraria ai suoi interessi. Essa, infatti, non è ricompresa fra le parti legittimate nè può essere adottata una lettura tanto estensiva della norma. Ciò, secondo la citata pronuncia, non appare in contrasto con l’art. 24 Cost.: la Corte Costituzionale, infatti, fin dal 1988 ha affermato che la scelta del legislatore è compatibile con il ruolo dell’azione civile in sede penale, espressione di un sistema decisamente votato al favor separationis. Nel caso in cui la parte civile ottenga un diniego alla richiesta di sequestro conservativo, ben può far valere le sue ragioni in sede civile: non rimane, dunque, priva di tutela. E questo è l’unico dato che conta.

Avv. Serena Miceli

Avv. Michele Bonsegna