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Edilizia libera: meno reati?

edilizia libera

I Tribunali pullulano di incriminazioni per reati edilizi. Come è noto, l’art. 44 DPR380/2001 prevede:

a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La riforma in tema di edilizia

Il D.M. 2 marzo 2018, entrato in vigore lo scorso 23.4.2018, contiene un elenco delle prime opere che potranno essere realizzate in edilizia libera. Ciò significa che per le medesime non sarà richiesto più alcun titolo abilitativo.

Le principali opere che beneficiano del nuovo regime sono contenute in un glossario che qui si allega per facilità di consultazione.(glossario-edilizia-libera)

Deve essere ancora adottato, invece, l’elenco delle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire.

Queste operazioni di semplificazione sorgono in attuazione della disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016). Quando il glossario sarà terminato consentirà al cittadino di individuare com’è classificato l’intervento che mira a realizzare e quale titolo necessita.

Meno reati?

Lo snellimento delle procedure e la totale assenza del requisito del titolo abilitativo per talune categorie di opere dovrebbe condurre a una riduzione delle incriminazioni per abusi edilizi. Il cittadino, infatti, consultando il glossario potrà comprendere cosa fare in via autonoma. D’altra parte la semplificazione, se condotta adeguatamente, dovrebbe rendere più intellegibile la complessa materia ai consociati che spesso incorrono in fattispecie edilizie senza avvedersene. Il dolo infatti non è richiesto, poichè si tratta di contravvenzioni, punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa. La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia quindi sono più che sufficienti a perfezionare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice. Occorre,  in ogni caso, rivolgersi ad un buon tecnico che sappia, scientemente, indicare se l’opera rientra o meno nel nuovo regime di edilizia libera o necessita di un titolo. Come sempre infatti, ignorantia legis non excusat.

Avv. Serena Miceli

Avv. Michele Bonsegna