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Corte Costituzionale: se il controllo 34 bis è favorevole, l’interdittiva antimafia resta sospesa sino alla nuova valutazione del Prefetto.

Con la sentenza n. 109 del 2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.

La norma contestata non prevedeva che la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, ottenuta a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario, dovesse perdurare anche nel periodo successivo alla sua cessazione, in attesa della definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo, come previsto dall’articolo 91, comma 5, del medesimo Codice antimafia.

Il TAR Calabria lamentava che questa lacuna normativa comportasse un trattamento disomogeneo per le imprese, una compromissione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, una violazione del diritto a un ricorso effettivo e una sproporzionata ingerenza nella proprietà privata. Inoltre, riteneva che la disciplina fosse irragionevole e contrastante con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché frustrava la finalità di “bonifica” dell’impresa perseguita con il controllo giudiziario.

La Corte Costituzionale ha accolto le questioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la Corte, la mancata previsione della protrazione della sospensione degli effetti dell’interdittiva, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, è irragionevole e contraddittoria. Questo “iato temporale” avrebbe potuto vanificare gli sforzi di risanamento compiuti dall’impresa sotto la supervisione giudiziaria , impedendole di consolidare i risultati e persino spingendola verso una crisi economica irreversibile o un riavvicinamento alla criminalità.

La sentenza assume un’importanza cruciale per il tema della continuità d’impresa senza soluzione di continuità.

Riconoscendo l’irragionevolezza della riattivazione automatica degli effetti interdittivi alla fine del controllo giudiziario, la Corte garantisce che le imprese non vengano penalizzate ingiustamente in attesa della valutazione finale da parte del prefetto.

La protrazione della sospensione degli effetti dell’interdittiva, in caso di esito positivo del controllo, consente all’impresa di mantenere la capacità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attività economiche necessarie , fornendo “le gambe per percorrere” il percorso di recupero. Questa decisione evita il “vero e proprio corto circuito normativo” e il danno “realmente irreversibile” che l’interruzione della continuità aziendale avrebbe comportato.

Avv. Michele Bonsegna