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Novità sui formulari per la micro raccolta di rifiuti ferrosi e non ferrosi.

Il 23 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi (pubblicato nella GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018).

Il nuovo Decreto definisce, in particolare, all’art. 1, le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione  Rifiuti, nel caso della c.d. “microraccolta dei  rifiuti”, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.

Il suddetto articolo del Testo Unico Ambientale prevede la procedura della cosiddetta microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, vale a dire una disciplina di favore – per le società con una ristretta produzione di rifiuti – che permette di smaltire gli stessi presso impianti di stoccaggio provvisori, ovvero di depositarli temporaneamente presso una piattaforma autorizzata e attrezzata a riceverli, al fine di accumularli e avviarli presso l’impianto finale per mezzo di un unico conferimento.

La norma citata dispone, in particolare, che la microraccolta:

  • debba essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
  • nei formulari di identificazione dei rifiuti debbano essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste;
  • in caso di variazione del percorso, nello spazio relativo alle annotazioni debba essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Ebbene, il nuovo D.M. n. 1 del 2018 introduce alcune semplificazioni, rivolte ai soggetti che esercitano – nelle modalità sopra descritte – attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, relative alla compilazione del FIR, alla tenuta dei registri di carico  e scarico e alla raccolta e trasporto occasionali.

In particolare, per il caso qui ad oggetto della microraccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto l’apposito modello contenuto nell’allegato A al decreto – consistente in un unico formulario di identificazione rifiuti, da compilare secondo le modalità indicate nell’allegato B. Seguono, nei commi successivi, ulteriori specificazioni di natura operativa.

Con riferimento, inoltre, al registro di carico e scarico, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all’obbligo di tenuta del registro conservando, in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR così compilati.

L’art. 5, infine, è dedicato alle operazioni di raccolta e trasporto occasionali, intese quali attività svolte per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superino le cento tonnellate annue complessive, effettuate da associazioni di volontariato ed enti religiosi.

Per ciò che concerne, invece, le procedure di compilazione del FIR e tenuta dei registri, relativamente a rifiuti di natura diversa da quelli oggetto del decreto, permane l’orientamento inquadrato dalla Circolare GAB/DEC/812/1998, che al punto 2 lett. m) precisa che “in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un’unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornata”.

Per quanto, invece, riguarda il numero dei Formulari da utilizzare, nella medesima fattispecie sopra analizzata, non sono, ad oggi, previste dalla normativa vigente semplificazioni in merito. A supplire tale mancanza è, però intervenuta la dottrina che è sostanzialmente concorde nel ritenere che occorra utilizzare e compilare tanti FIR quanti sono le prese dei rifiuti, anche se questi ultimi appartengono alla medesima tipologia.

Da quanto analizzato brevemente finora si potrebbe, dunque, desumere che l’introduzione di tale decreto disciplinante le agevolazioni sopra descritte, seppur destinate alla sola tipologia di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi  raccolti e trasportati con un unico automezzo presso diversi produttori, potrebbe, tuttavia, costituire il punto di partenza per una estensione delle suddette semplificazioni anche a rifiuti di diversa natura.

Dott.ssa Federica Striani

Avv. Michele Bonsegna