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CORRUZIONE TRA PRIVATI e 231: REATO IN VIA DI REVISIONE.

Come è noto la fattispecie di corruzione tra privati, prevista nell’art 2635 c.c., non recepisce pienamente i contenuti della decisione quadro 2003/568/GAI. Lo ha ammesso, nei confronti della Commissione europea che adombrava la possibilità di una procedura di infrazione, lo stesso Governo italiano, nel marzo 2016.

Infatti, l’adeguamento della normativa italiana del 2012 con la cd. Legge Severino (L. 190/2012) non è stato ritenuto soddisfacente a livello europeo in quanto non recepisce pienamente i contenuti della decisione quadro 2003/568/GAI.

In particolare, dopo che la necessità di un più incisivo intervento in materia del legislatore italiano era stato sottolineato nelle Raccomandazioni contenute nei rapporti del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d’Europa del 2 luglio 2009 e del 23 marzo 2012, la prima Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione (allegato sull’Italia) del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che la nuova disciplina “non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime sanzionatorio”.

Ebbene, il Senato della Repubblica con l’approvazione della legge di delegazione europea per il 2015,

mira a risolvere tali profili di criticità indirizzando il Governo a prevedere, nell’ambito della fattispecie di cui all’art 2635 c.c.,:

  • anche l’offerta di denaro o altra utilità – oltre alla dazione e alla promessa – che si precisa “non dovuti”;
  • che l’illecito può essere posto in essere anche da un intermediario (“per interposta persona”);
  • che la dazione, la promessa o l’offerta possono riguardare soltanto soggetti che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo nonché attività lavorativa con esplicazione di funzioni direttive presso società ed enti privati.

Anche la corruzione passiva tra privati è oggetto delle medesime previsioni, con l’ovvia eccezione del riferimento alla “offerta” (di denaro o altra utilità).

La fattispecie di corruzione in esame, è, poi, integrata in modo da prevedere che costituisca illecito anche la sollecitazione a ricevere denaro o altra utilità.

Infatti, altro criterio direttivo prevede che – conformemente a quanto stabilisce la decisione quadro (art. 2, par. 1, lett. b) – dovranno essere sanzionate anche le condotte di istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

Inoltre, ai sensi della decisione quadro, gli Stati membri devono prevedere la sanzionabilità anche delle perone giuridiche private, quando i suddetti illeciti sono commessi a loro beneficio o vantaggio, da soggetti che occupino una posizione apicale o sottoposta in seno alla persona giuridica stessa.

Ebbene, l’art. 19 dispone che alle persone giuridiche private, dovranno applicarsi, nell’ambito dell’art 25-ter del d.lgs. 231/2001, in conseguenza della corruzione tra privati commessa nel loro interesse:

  • la sanzione pecuniaria tra 200 e 600 quote (attualmente è tra 200 e 400);
  • le sanzioni amministrative interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 231/2001. Ovvero, l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). L’applicazione di tali sanzioni – attualmente non prevista dal d.lgs. 231/2001 in relazione alla corruzione tra privati – è conforme a quanto stabilisce l’art. 6 della decisione quadro (che richiama, peraltro, le eventuali, ulteriori misure giudiziarie della sorveglianza da parte del giudice o della liquidazione dell’ente).

Alla luce di quanto in narrativa, va rilevato che

  • non è previsto un criterio di delega che chiarisca la natura del reato – che sia di evento o meno – cioè la necessità, ad oggi prevista, del “nocumento” alla società privata ai fini della consumazione del reato.
  • In secondo luogo, non è previsto alcun criterio relativo alla procedibilità del reato di corruzione tra privati, attualmente su querela di parte, ad esclusione del caso dell’ultimo comma dell’art. 2635 c.c..

Staremo a vedere…

Dott.ssa. Laura Avantaggiato                                                                                Avv. Michele Bonsegna