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L’AMMISSIBILITA’ DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE NEI PROCESSI A CARICO DELL’ENTE.

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto, nel nostro ordinamento, l’istituto della responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati compiuti da soggetti aventi posizione apicale (amministratori, dirigenti) ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza di questi, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse.

Nonostante la qualificazione formale di responsabilità “amministrativa” (art. 1), l’analisi delle modalità di accertamento dell’illecito e la struttura dello stesso rivelano indici inconfutabili di uno stretto parallelismo con la disciplina del reato.

Ed infatti il D. Lgs. in parola fa ampio ricorso alle categorie del diritto penale, prevedendo:

  1. il principio della personalità della responsabilità (art. 1 co 2), il principio di legalità (art. 2), la successione di leggi penali nel tempo (art. 3), e l’attribuibilità della condotta sotto il profilo soggettivo ed oggettivo sul modello della suitas penalistica (art. 5);
  2. la natura autonoma della responsabilità dell’ente (art.8), destinata a permanere anche in caso di mancata identificazione o di non imputabilità dell’autore del reato presupposto, ovvero in caso di estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia;
  3. sanzioni di natura penalistica (art. 9);
  4. la tipizzazione di precise fattispecie di reato presupposto (art. 24 e ss);
  5. le regole del procedimento del codice di procedura penale “in quanto compatibili” (art. 34);
  6. l’equiparazione dell’ ente all’imputato (art. 35);
  7. L’affidamento dell’accertamento e dell’applicazione delle sanzioni al giudice penale competente a conoscere il reato presupposto (art. 36).

Tuttavia, la mancanza, nel D. Lgs. in parola, di qualsivoglia riferimento alla costituzione di parte civile e delle altre facoltà che, invece, le sono attribuite nel codice di procedura penale, ha dato vita ad un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

La domanda a cui si è cercato di rispondere è se la mancanza di un espresso richiamo alle norme sulla parte civile e le altre parti eventuali del processo penale (art. 185 c.p. e 74 c.p.p.) significhi che esse debbano automaticamente essere estromesse dal processo o se, al contrario, si possa comunque ammetterne l’applicazione sulla base della previsione dell’art. 34, “norma di apertura” del sistema ex D. Lgs. 231/2001.

La Corte di Cassazione, chiamata ad affrontare il tema per la prima volta nel 2012[1], ha statuito che la costituzione di parte civile del processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’Ente non è ammissibile “atteso che non è previsto dal D. Lgs. 231/2001, e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma una consapevole scelta del legislatore”.

Infatti, della parte civile non vi è menzione nella sezione seconda e terza del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’Ente, né ad essa si fa alcun riferimento nella disciplina relativa alle indagini preliminari, nell’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che invece nel c.p.p. contengono importanti disposizioni sulla parte civile della persona offesa.

Al contrario, accanto alla materiale assenza di riferimenti riguardanti la parte civile, il D. Lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo:

  • L’art. 27, nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente, la limita al pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili.
  • Particolarmente significativa appare la disciplina del sequestro conservativo, di cui all’art. 54 che, al contrario dell’art. 316 c.p.p., lo limita l solo scopo di assicurare il pagamento delle sanzioni pecuniarie (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all’erario), sequestro che può essere richiesto esclusivamente dal p.m.

Il tentativo di far entrare nel sistema delineato dal D. Lgs. n. 231 del 2001 non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l’ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio.

La responsabilità delineata da anzidetto decreto è, infatti, complessa, presupponendo, per la sua configurabilità, un’altra fattispecie che è, per l’appunto, il reato presupposto, la cui sola presenza, tuttavia, non è affatto sufficiente, richiedendosi altresì:

  1. la qualifica soggettiva della persona fisica
  2. la sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

Pertanto, l’ illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone, con la conseguenza che, pur in presenza del reato presupposto, non si configura l’illecito amministrativo in mancanza degli altri elementi della fattispecie.

Ed allora, se l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un’applicazione dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al “reato” in senso tecnico.

La ricostruzione della Corte di Cassazione è stata avallata anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2012 [2].

La Corte, chiamata a valutare la compatibilità della dsciplina 231/2001 con l’ordinamento comunitario ed in particolare con l’art. 9 § 1 della decisione quadro 2001/220/GAI, che prevede che gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire alla vittima del reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito dello stesso procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento, dopo aver affermato che la decisione quadro non contiene alcuna indicazione in base alla quale il legislatore dell’Unione avrebbe inteso obbligare gli Stati membri a prevedere la responsabilità penale delle persone giuridiche, ha statuito che:

L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro [2001/220/GAI] deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato“.

Infine, non può non citarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione nr 3786/2015[3] che, riprendendo le argomentazioni già illustrate nel 2010, ha escluso l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo nei confronti dell’Ente responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con la conseguente nullità della corrispondente ammissione avvenuta nel corso del giudizio e della successiva condanna dell’ente al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, però, la dottrina[4], prendendo le mosse proprio dalla decisione della Corte di Giustizia, ha fatto notare che, in realtà, non sempre la persona offesa del reato può ottenere il risarcimento nell’ambito del processo contro la persona fisica autrice del reato. Ed infatti, ben potrebbe accadere che si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 8 del D. Lgs. 231/2001, ossia che l’autore del reato non sia stato identificato o che non sia imputabile o, ancora, che il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia, e, ancora, nelle ipotesi in cui l’autore del reato sia “uscito” dal processo prima della decisione definitiva, grazie ad un patteggiamento o a causa della morte.

In dette ipotesi, la persona offesa dal reato non avrebbe alcuna possibilità di essere risarcita, con elusione dell’obbligo internazionale di protezione della vittima e, quindi, del principio contenuto nell’art. 9 § 1 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Dott.ssa Giulia Ripa

Avv. Michele Bonsegna

 

 

 

 

 

[1] Cass. Pen, Sez. VI 5 ottobre 2010, n. 2251.

[2] Corte di Giustizia UE, sez. II, sent. 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/11.

[3] Processo a carico di L.C., imputato dell’omicidio colposo di un lavoratore.
L’imputato, in qualità di legale rappresentante della Ittica del Golfo s.r.l. (società esercente attività di piscicoltura e acquacoltura con impianto di ingrasso e allevamento di tonni) era stato originariamente accusato dell’omicidio colposo del dipendente, p.g. , annegato nel corso di un’operazione di controllo e di vigilanza delle gabbie dei tonni collocate a circa un miglio dal porto, a causa della mancata osservanza, da parte dello stesso, delle norme contravvenzionali specificamente indicate nel capo di imputazione. Accadeva infatti che il lavoratore, alla guida del natante messogli a disposizione dalla società datrice di lavoro, aveva raggiunto, come di consueto, l’impianto di allevamento e d’ingrasso dei tonni e, ivi giunto, per propria imperizia, rimaneva con l’elica del natante incastrata in una cima e, non riuscendo più a liberarsi, finiva, anche a causa delle avverse condizioni del mare, per essere sbalzato in mare e quindi per annegare.

[4] SANTORIELLO C, “La costituzione di parte civile nel processo contro gli Enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un approdo solo parziale?”, in www.archiviopenale.it.