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Autoriciclaggio e 231

slide1Con l’entrata in vigore della l. n. 186/2014, in data 1.1.2015, viene introdotto nell’ordinamento il delitto di “autoriciclaggio”, previsto dall’art. 648-ter c.p. che così legge: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il nuovo reato è stato altresì aggiunto al catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 all’art. 25-octies.

La fattispecie, al pari di altre previste nel c.d. “catalogo” 231, è di natura aperta in quanto presuppone la commissione di reati presupposto non predeterminati. Certamente, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, quel che più rileva è la possibile commissione del reato di cui all’art. 648-ter a seguito della commissione di reati di natura tributaria (reati che, autonomamente considerati, non ricadono nel “catalogo” previsto dal d.lgs. n. 231). Si pone quindi il problema, già venuto in rilievo per la fattispecie dell’associazione per delinquere, relativo alla rilevanza, ai fini della responsabilità dell’ente, di condotte di autoriciclaggio poste in essere dall’ente in conseguenza di reati presupposto non ricadenti nel catalogo 231, segnatamente quelli tributari.

Gli enti dotati del sistema di prevenzione di cui al d.lgs. n. 231/2001 dovranno comunque provvedere all’aggiornamento del sistema stesso, dopo adeguata analisi del rischio di commissione del reato.