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LA PRESCRIZIONE DELL’ILLECITO NELL’AMBITO DEL D. LGS. 231/2001

 

La disciplina della prescrizione contenuta nel d. lgs 231/2001 si discosta da quella penalistica di cui agli artt. 157 e ss. c.p., essendo modellata sul tipo di prescrizione dettata in ambito civilistico dagli artt. 2943 e ss. C.c. e di quella prevista in materia di sanzioni amministrative dall’art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

L’art. 22 del d. lgs. 231/2001, infatti, prevede che le sanzioni amministrative (rectius: gli illeciti amministrativi) si prescrivono nel termine di cinque anni. La richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 59 interrompono la prescrizione ed inizia un nuovo periodo di prescrizione.

La formulazione della norma ha dato luogo ad ampi dibattiti, in particolare quanto all’identificazione del momento a partire dal quale è interrotto il termine di prescrizione, aspetto tutt’altro che marginale, posto che, contrariamente a quanto accade nel rito penale, la contestazione dell’illecito amministrativo determina la sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza, come stabilisce l’art. 22 co 4.

Sul tema, è opportuno segnalare una recente sentenza del Tribunale di Brescia nr 692/2015, contenente una riflessione sulla natura della contestazione dell’illecito amministrativo all’ente: nell’ambito di un processo a carico di una Società citata in giudizio per rispondere, ai sensi dell’art. 25 septies co 3 del d. lgs. 231/2001, delle lesioni riportate da un lavoratore in esito ad un infortunio, era accaduto che il P.M. aveva depositato la contestazione dell’illecito poche settimane prima dello spirare del termine prescrizionale, mentre la notifica dell’atto era intervenuta in una data successiva.

Il Tribunale , chiamato a decidere se la citazione dell’ente avesse o meno prodotto l’interruzione del termine della prescrizione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha statuito: “la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001 e, in specie, negli artt. 22 e 59, ispirandosi a principi di natura civilistica, richiede, ai fini interruttivi della prescrizione, non già la semplice emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, ma la sua regolare notificazione all’ente”.

Ed infatti:

  1. A deporre in favore della natura recettizia della contusione operata ai sensi dell’art. 59 del d. lgs. sarebbe, innanzitutto, la stessa lettera della legge: “l’utilizzo del verbo “contesta” contenuto nell’art. 59”- e la relativa ”contestazione dell’illecito amministrativo” richiesta dall’art. 22 per far scattare l’interruzione della prescrizione- “rimanda necessariamente all’emissione dell’atto, in cui contenuto deve essere portato a conoscenza del destinatario”.

Tale attività, al contrario, non è prevista dall’art. 160 c.p.p.

  • L’art. 22 mutua il regime della prescrizione dalla regolamentazione civilistica, introducendo un sistema di cause interruttive della prescrizione in termini del tutto equivalenti a quelli sanciti dall’art. 2945 c.c. nel disciplinare comunemente un regime sospensivo della prescrizione destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Da tale parallelismo si ricava pertanto che la contestazione dell’illecito all’ente è atto di natura recettizia, per la cui efficacia è imprescindibile l’effettiva conoscenza del destinatario.

Le conclusioni della Corte bresciana si allineano alla recente tesi della Corte di Cassazione, avendo Ella espressamente statuito che: “In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell’illecito, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del cod. civ. che regolano l’operatività dell’interruzione della prescrizione” (Cass. pen. Sez. VI, 12-02-2015, n. 18257).

Concludendo: in materia di atti interruttivi della prescrizione degli illeciti amministrativi dell’Ente, non si ha riguardo all’art. 160 c.p., ma trova applicazione il regime di prescrizione di cui all’art. 2945 c.c., essendo idonei ad interrompere la prescrizione non tutti gli atti, ma solo quelli che siano stati notificati alla controparte. Infatti, mentre gli atti di cui all’art. 160 c.p. interrompono la prescrizione con la sola loro emissione, quelli emessi nell’ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa dell’Ente producono tale effetto solo dopo che siano stati notificati. Occorre, cioè, che siano atti recettizi.

Dott.ssa Giulia Ripa

Avv. Michele Bonsegna