X

UTILIZZO DELLA TARGA PROVA SUI VEICOLI NON IMMATRICOLATI

La Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 17665/2020 del 25.08.2020, ha asserito l’inutilizzabilità della targa-prova sui veicoli già immatricolati, condannando, nel caso di specie, al risarcimento dei danni derivanti da sinistro la compagnia assicuratrice del proprietario dell’auto e non quella della targa-prova.

La questione è rilevante per quelle società che si occupano di attività di collaudo su prototipi, analisi tecniche di veicoli commerciali, industriali, speciali ecc.
Si tratta di società che seguendo l’interpretazione estensiva dell’art. 1 del DPR 474/2001, proveniente dalla circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, hanno operato molto spesso con veicoli già immatricolati e dotati della relativa polizza RCA sulla targa prova e della copertura Kasko a favore del cliente che assicurano, per la responsabilità civile, qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa.

Tuttavia non sono mancati orientamenti contrastanti provenienti dal Ministero dell’Interno che hanno portato i due dicasteri ad investire della questione il Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere chiarificatore che, ad oggi, non è ancora pervenuto.
Resta in sospeso anche la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, presentata il 14 novembre 2018, avente ad oggetto l’estensione dell’autorizzazione alla circolazione di prova anche ai veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa.

Pertanto, ci siamo rivolti al Ministero dell’Interno affinché potesse fornire dei chiarimenti idonei ad indirizzare l’attività delle imprese interessate, posto che, qualora si avvalorasse un’interpretazione restrittiva, gli equilibri economici e aziendali delle imprese abilitate all’utilizzo della targa prova sarebbero sconvolti.

In attesa di un provvedimento da parte delle Istituzioni competenti, il Ministero dell’Interno – con circolare 30 maggio 2018 – sospende:

“ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa”.

Nelle more, ci auspichiamo che al fine di non incorrere in una normativa del tutto irragionevole, la sentenza della Cassazione sopra citata rilevi solo nel caso specifico e non assurga a principio di carattere generale avente forza di legge.

Dott.ssa Adalgisa Protopapa
Dott.ssa Federica Negro

Avv. Michele Bonsegna