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L’ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI È ILLEGITTIMA SE NON EMESSA DAL SINDACO.

 

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 40212/2014, ha ritenuto che le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono, possono essere disposte unicamente dal Sindaco e non dal Dirigente del settore ambiente. Pertanto, l’inottemperanza all’ordinanza di rimozione di rifiuti emessa dal Dirigente comunale non integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 255 comma 3 del D. Lgs. 152/2006.

Infatti, l’articolo 192 (“Divieto di abbandono”) del citato Testo Unico Ambientale – al quale si fa riferimento nel comma 3 dell’art. 255 – prevede che “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2, [abbandono, deposito e immissione di rifiuti sul suolo e nelle acque superficiali e sotterranee], è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Orbene, il T.U.A. riserva, in via esclusiva, in capo al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, con conseguente annullabilità per incompetenza, dell’ordinanza eventualmente adottata dal Dirigente comunale.

È con questa motivazione che la Corte di Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso proposto avverso una pronuncia della Corte d’appello di Genova, che aveva confermato la condanna di primo grado comminata ad un soggetto che non si era conformato all’ordinanza del dirigente del Comune di Genova di rimuovere un mezzo lasciato in abbandono sulla pubblica via.

Non appare superfluo sottolineare, inoltre, che la questione scaturita dalla suddetta vicenda processuale, relativa all’individuazione dell’organo competente ad emanare l’ordinanza in parola,   ha riproposto un tema alquanto controverso e spinoso che vede contrapposti due orientamenti giurisprudenziali:

– un primo orientamento minoritario che, attribuendo una competenza esclusiva al Sindaco relativa alle ordinanze volte ad eliminare/prevenire danni che minacciano l’incolumità dei cittadini, riserva ai dirigenti del settore la competenza all’emissione di provvedimenti di carattere ordinario, (come l’ordinanza ex art. 192 T.U.A.);

– un secondo orientamento giurisprudenziale maggioritario, invece, che, in linea con quanto affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza di cui si annota, conferisce il potere di adozione dei provvedimenti relativi alla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati esclusivamente in capo al Sindaco.

In definitiva, la pronuncia della Suprema corte 40212/2014, pone chiarezza ai dubbi interpretativi suddetti e, in aderenza con l’indirizzo maggioritario citato, riserva tale potere in via esclusiva all’organo apicale dell’amministrazione comunale, ritenendo che l’inottemperanza all’ordinanza emessa dal dirigente comunale non integra la fattispecie di reato, determinandone l’insussistenza. 

Dott.ssa Federica Striani

Avv. Michele Bonsegna