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Le Sezioni Unite sulla Legge Gelli Bianco: limiti e applicabilità della nuova causa di non punibilità.

Il 22 febbraio 2018 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 8770 (ud. 21 dicembre 2017) con cui le Sezioni Unite risolvono la questione interpretativa nata con riferimento alla recentissima Legge Gelli Bianco.

La Suprema Corte di Cassazione ha dovuto affrontare il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla IV sezione, in merito all’applicazione e all’ambito d’operatività della nuova causa di esclusione della punibilità introdotta dalla novella legislativa, che, in materia di colpa medica, ha sostituito il decreto Balduzzi.

La Corte riconosce i pregi di entrambe le pronunce di legittimità da cui era sorto il contrasto, ma al contempo, ne denuncia i limiti. Decide, dunque, di discostarsene, offrendo alla questione interpretativa una soluzione nuova e diversa rispetto alle precedenti.

Da un lato, la sentenza n. 28187/2017, detta “Tarbori-de Luca”, ha il merito di evidenziare i limiti applicativi della nuova causa di non punibilità, poiché sottolinea che essa non si applica nei casi di colpa dovuti a negligenza e imprudenza. Tuttavia, offre alla novella un margine di manovra talmente limitato da rendere la causa di non punibilità quasi inoperativa, con ciò ovviamente vanificando l’intenzione del legislatore.

D’altro canto, la sentenza n. 50078/2017, detta “Cavazza”, conferisce alla causa di non punibilità una portata applicativa fin troppo lata, tanto da ammettervi qualsiasi condotta imperita, anche connotata da colpa grave.

Entrambe, per le Sezioni Unite, si espongono a censure e vanificano la ratio perseguita dal legislatore. Non solo: espongono le norme, per come interpretate, a vizi di legittimità costituzionale.

La Suprema Corte, quindi, ripercorre l’intera storia della causa di non punibilità, partendo dai lavoratori preparatori e valorizzando il criterio teleologico, per cui la norma non può mai essere nè privata nè sfornita dalla sua ratio. Se, dunque, la legge è volta al “perseguimento della salute del cittadino ad opera di un corpo sanitario non mortificato nè inseguito da azioni giudiziarie spesso incosistenti”, non può ammettersi l’indifferenza dell’ordinamento rispetto a “gravi infedeltà alla leges artis”.

Secondo la conclusione delle Sezioni Unite, la nuova causa di non punibilità opera solo in caso di colpa da imperizia e giammai per i casi di colpa da negligenza o imprudenza, benchè a volte sia difficile coglierne il discrimen. Inoltre la stessa non opera in caso di colpa grave.

Il principio di diritto affermato è il seguente:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  2. b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.

Per quanto riguarda i profili di diritto intertemporale, bisognerà, dunque, di volta in volta andare ad analizzare qual è la legge più favorevole al reo, alla luce del nuovo orientamento esposto. Ad esempio, ammonisce la Corte stessa: il decreto Balduzzi risulta più favorevole nel caso di condotte connotate da negligenza e imprudenza, poiché le riteneva esenti da colpa quando era dimostrato il rispetto delle linee guida o delle best practices.

Distinguere fra colpa da imperizia e colpa da negligenza o imprudenza diventa determinante: solo la prima può dar luogo all’applicazione della nuova causa di non punibilità.

La sentenza delle Sezioni Unite si esprime anche sulla definizione di imperizia, invitando a non generalizzare e ad osservare attentamente il caso di specie: “La semplice constatazione della esistenza di linee-guida attinenti al caso specifico non comporta che la loro violazione dia automaticamente luogo a colpa da imperizia”.

In alcuni casi la Corte ha ritenuto che, pur essendovi delle linee guida, il parametro valutativo fosse quello della diligenza: ad esempio, nel momento in cui vi è un’omessa valutazione del sintomo e quindi una omessa diagnosi, occorrerà comprendere se si tratti di un’imperizia da inosservanza delle leges artis che riguardano lo specifico settore, oppure se si tratti di “indifferenza, scelleratezza o comunque assoluta superficialità e lassismo”.

Avv. Serena Miceli

Avv. Michele Bonsegna