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I presupposti soggettivi per l´applicabilità della confisca di prevenzione

edito AODV231

Commento alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Lecce

(Avv. Michele Bonsegna – Dott. Giuseppe De Pascalis)

Le misure di prevenzione patrimoniali sono divenute, negli ultimi anni, uno dei principali strumenti a disposizione dello Stato nella lotta sia alla criminalità organizzata [1] che a quella “comune” [2].

Il motivo del loro maggiore impiego – soprattutto per quel che concerne la confisca, per contrastare i delitti mafiosi o paramafiosi – è semplice e quasi lapalissiano: laddove la pena “classica” codicistica colpisce i membri dell´organizzazione, la misura di prevenzione aggredisce ciò che per l´organizzazione è davvero vitale, il patrimonio [3], prescindendo dall’accertamento definitivo del fatto tipico, antigiuridico e colpevole richiesto dalla sanzione penale [4].

 

Tuttavia, la riconosciuta facoltà ex lege che la misura di prevenzione patrimoniale per antonomasia (la confisca) venga impiegata anche in relazione a fattispecie delittuose non connotate dal carattere mafioso ha dato adito a perplessità in dottrina [5], stante la possibile applicazione al di fuori delle fattispecie in cui è destinata ad operare, nelle intenzioni del legislatore [6].

Si deve ricordare, infatti, che gli ambiti di operatività delle misure di prevenzione sono, per tabulas, quelli della criminalità che suscita un fortissimo allarme sociale e necessita, per essere combattuta, di un potente mezzo di aggressione anche patrimoniale, tanto che l’articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 159/2011 definisce i presupposti applicativi di tipo oggettivo e soggettivo delle misure con estrema chiarezza: «Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

 

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